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Statuto
Principi generali
Art. 1 Denominazione. - È costituita in Prato, con sede in via Ser Lapo Mazzei n. 37, un'associazione culturale denominata "Comitato Provinciale Area Pratese" e regolata dal presente statuto.
Art. 2 Finalità. - L'associazione intende impegnarsi per la promozione e la valorizzazione dell'area pratese, intraprendendo, di volta in volta, le iniziative e le attività ritenute idonee a tali scopi.
Art. 3 Criteri operativi. - Per il perseguimento degli scopi ed il sostegno delle attività di cui al precedente articolo, l'associazione adotta le forme che appaiano, nel caso concreto, più efficaci ed adeguate, privilegiando, comunque, il dialogo, la collaborazione e l'azione d'impulso nei confronti dell'ente Provincia, dei Comuni e degli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio.
Art. 4 Caratteristiche dell'associazione. - L'associazione, aderente allo spirito della Costituzione italiana, è assolutamente neutrale nelle questioni di carattere politico, religioso, razziale e culturale ed è aperta a chiunque, nelle forme previste dal presente statuto, voglia farne parte. condividendone gli scopi e gli ideali fondanti. L'associazione non ha alcun fine di lucro e gli associati prestano il proprio contributo in modo volontario e gratuito, esclusivamente per i fini indicati nell'art. 2, accettando integralmente le disposizioni del presente statuto. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le spese sostenute personalmente dai soci per l'attività dell'associazione vengono rimborsate.
Art. 5 Sostegno all'attività associativa. - Fermo quanto stabilito nel comma secondo dell'articolo precedente, l'associazione può ricercare finanziamenti, sussidi e contributi, anche non economici, presso qualunque soggetto, pubblico o privato, rispetti la sua natura, condivida i suoi scopi, approvi la sua attività.
Art. 6 Durata dell'associazione. - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Art. 7 Modifica dello statuto. - Il presente statuto può essere modificato soltanto mediante deliberazione dell'Assemblea Generale straordinaria dei soci secondo quanto previsto dall'art. 16, lett. e).
Soci
Art. 8 Categorie dei soci. - I soci sono suddivisi nelle seguenti due categorie:
a) Soci fondatori: quelli che sono intervenuti all'atto costitutivo e quelli che, entro due mesi dallo stesso, hanno aderito all'associazione, avendo tutti determinato, con il loro apporto morale e la loro convinzione, la nascita dell'associazione medesima;
b) Soci effettivi: quelli che concorrono con il proprio impegno al buon andamento dell'associazione.
Art. 9 Ammissione dei soci. - L'ammissione dei soci è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda;
b) integrale accettazione del presente statuto e del regolamento interno eventualmente adottato;
c) aver compiuto il diciottesimo anno d'età;
d) pagamento della quota d'iscrizione e dell'eventuale contributo ordinario annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 18, lett. c);
L'aspirante socio, che può essere di qualunque cittadinanza o apolide, deve dimostrare di avere un concreto interesse all'attività dell'associazione. L'istante, che non abbia compiuto il quarantesimo anno d'età, che voglia far parte del Gruppo Giovani deve dichiararlo espressamente al momento della domanda. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con propria deliberazione. La quota di cui al comma primo, lett. d), del presente articolo, non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, né rivalutabile.
Art. 10 Perdita della qualifica di socio. - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo;
b) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, previo accertamento e contestazione scritta al socio di motivi d'incompatibilità con l'attività dell'associazione e/o di gravi infrazioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.
Organi dell'associazione
Art. 11 Organi dell'associazione. - Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Gruppo Giovani.
Assemblea Generale
Art. 12 Assemblea Generale. - È composta da tutti i soci, fondatori ed effettivi, tutti con diritto d'intervento e di voto. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso e per la discussione e l'approvazione dell'attività associativa, secondo i punti all'ordine del giorno.
L'Assemblea Generale può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria quanto straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, inoltrata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Art. 13 Convocazione dell'Assemblea Generale. - L'Assemblea Generale, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, è convocata a cura della presidenza con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ad ogni socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima della data fissata; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni e la convocazione effettuata con il mezzo più rapido ed idoneo.
Art. 14 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea. - L'Assemblea Generale in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, un'ora dopo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Generale in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che, un'ora dopo, in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o giustificato impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente tra i presenti. L'Assemblea Generale ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; in caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea Generale straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art. 15 Forma di votazione dell'Assemblea Generale. - L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; quando lo statuto lo preveda, su decisione motivata del Presidente e per argomenti di particolare delicatezza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere due scrutatori fra i presenti.
Art. 16 Compiti dell'Assemblea Generale. - Salvo quanto disposto in altre norme del presente statuto, all'Assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale e sulle relazioni predisposti dal Consiglio Direttivo;
b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
c) deliberare sui programmi di carattere generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
d) deliberare su ogni specifico argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria
e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
g) deliberare su ogni altro specifico argomento di carattere straordinario ed eccezionale sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Consiglio Direttivo
Art. 17 Composizione e riunioni del Consiglio Direttivo. -
Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea Generale in sede ordinaria con voto segreto. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo la sua costituzione, procede alla nomina, tra i suoi componenti, del Presidente dell'associazione, del Vicepresidente e del Segretario Generale. Un seggio è riservato di diritto ad un rappresentante del Gruppo Giovani quale coordinatore dello stesso. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta almeno tre componenti. Il Segretario Generale redige verbale di ogni riunione; in caso d'assenza di questi le sue funzioni sono svolte da un Consigliere appositamente designato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dall'estensore che fa le veci di quest'ultimo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dalla presidenza mediante convocazione di ciascun Consigliere effettuata con il mezzo più rapido. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e sono presiedute dal Presidente o, in caso d'assenza di questi, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere che risulti assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo viene ritenuto dimissionario e sostituito per cooptazione dal Consiglio stesso con il primo dei non eletti. Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente o, in caso d'assenza o d'impedimento perduranti di questi, il Vicepresidente convoca l'Assemblea Generale straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo. - Il Consiglio Direttivo, operando con la diligenza del buon padre di f amiglia per il migliore andamento dell'associazione, ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni inerenti all'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità;
b) predisporre annualmente, secondo criteri di veridicità, correttezza e chiarezza, il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
c) fissare le quote d'ammissione e gli eventuali contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, anche per accertarne la permanenza dei requisiti d'appartenenza all'associazione;
f) deliberare sulle domande d'ammissione presentate in conformità a quanto previsto nell'art. 9;
g) deliberare sulla partecipazione o sull'adesione dell'associazione ad iniziative, promosse da soggetti pubblici o privati, interessanti l'attività e le finalità della stessa;
h) adottare ogni provvedimento utile ed idoneo al perseguimento degli scopi associativi;
i) assegnare incarichi specifici a soci od anche a non soci;
j) adottare ed approvare il regolamento interno dell'associazione.
Presidente
Art. 19 Presidente. - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo in seno al medesimo ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del presente statuto, ha la rappresentanza legale e processuale dell'associazione. Il Presidente, inoltre, ha la responsabilità generale del buon andamento e della conduzione dell'associazione. Al Presidente spetta la firma di atti e provvedimenti che impegnano l'associazione verso i terzi. Egli può adottare tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza che ritenga necessari ed improrogabili per la buona gestione degli affari sociali, con l'obbligo di riferirne alla prima successiva riunione del Consiglio Direttivo. Il presidente può delegare, in tutto od in parte, l'esercizio delle proprie funzioni o di una sola di esse al Vicepresidente. In caso d'assenza o d'impedimento perduranti del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni; in caso di dimissioni del Presidente o d'impossibilità definitiva di questi a portare avanti il proprio incarico, il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo per la reintegrazione numerica di questo mediante cooptazione del primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo reintegrato procede alla nomina del nuovo Presidente dell'associazione ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del presente statuto.
Gruppo Giovani
Art. 20 Gruppo Giovani. - Il Gruppo Giovani svolge funzioni di carattere consultivo e promozionale e, mediante il proprio coordinatore, affianca il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività dell'associazione. Il Gruppo Giovani può proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di particolari commissioni di studio e di ricerca nel campo delle attività tipiche dell'associazione. I soci appartenenti al Gruppo Giovani hanno facoltà, anche singolarmente, di predisporre progetti e/o d'indicare gli obiettivi che ritengano, di volta in volta, rilevanti per l'attività sociale. Il coordinatore, al quale devono necessariamente riferirsi i membri del gruppo, ha l'obbligo di prendere in considerazione i progetti o i suggerimenti anzidetti e deve sottoporli all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Art. 21 Direttivo del Gruppo Giovani. - Il Gruppo Giovani ha una sua struttura organizzativa interna denominata "direttivo", cui fa capo l'attività d'ogni socio appartenente a tale organo associativo. La struttura organizzativa di cui al precedente comma è costituita dalle seguenti cariche:
a) coordinatore;
b) vicecoordinatore;
c) segretario;
d) tesoriere;
e) archivista.
Gli incarichi, ad eccezione di quello di coordinatore - assunto di diritto dal candidato della lista "Gruppo Giovani" che ottiene il maggior numero di consensi alle elezioni di cui all'art. 16 lett. b) - vengono assegnati mediante nomina interna al gruppo stesso; degli incarichi, che hanno soltanto rilevanza interna all'associazione, viene data comunicazione scritta, da parte del coordinatore, al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Segretario Generale
Art. 22 Segretario Generale. - Il Segretario Generale dell'associazione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma ed all'inoltro della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea Generale, redigendo in ogni occasione apposito verbale. Ad egli è demandata la cura del protocollo e dell'archivio dell'associazione, per la quale può chiedere la collaborazione del segretario e dell'archivista del Gruppo Giovani. Il Segretario Generale, inoltre, ha premura di mantenere stabilmente i contatti con i soggetti pubblici e privati, con gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.
Finanze
Art. 23 Entrate dell'associazione. - Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto d'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dagli eventuali contributi annui ordinari, da stabilirsi ogni anno dal Consiglio Direttivo;
c) da versamenti volontari degli associati;
d) da contributi di pubbliche amministrazioni, di istituti di credito o di persone fisiche o giuridiche;
e) da donazioni o lasciti di terzi o di associati;
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo d'ogni anno.
Norme finali e generali
Art. 24 Durata degli incarichi ed eleggibilità. - Tutti gli incarichi, siano essi assunti per elezione nell'ambito degli organi istituzionali siano essi conferiti all'interno dell'associazione, hanno durata di due anni.
Art. 25 Esercizio sociale e contabilità. - L'esercizio sociale inizia il l° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la contabilità dell'associazione sono normalmente affidate al Segretario Generale, al quale può essere affiancato un tesoriere nominato dal Presidente dell'associazione tra i componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 26 Durata e scioglimento dell'associazione. - Fermo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, l'associazione ha durata dall'atto costitutivo fino a tempo indeterminato. Lo scioglimento, ai sensi dell'art. 16, lett. f), può essere deliberata soltanto dall'Assemblea Generale in sede straordinaria, validamente costituita ai sensi dell'art. 14, comma secondo, del presente statuto. Con la deliberazione di cui al precedente comma l'Assemblea Generale designa uno o più liquidatori determinandone i poteri; il netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ad associazioni od enti che abbiano finalità simili a quelle dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Art. 27 Regolamento interno. - Particolari norme di funzionamento dell'associazione e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente stabilite con un apposito regolamento interno da emanare a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 28 Rinvio alla disciplina del Codice Civile. - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno si rinvia alle disposizioni contenute nel Libro Primo, Titolo II, Capo II, del Codice Civile.

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